(massima n. 1)
L'indicazione in un ricorso per cassazione del soggetto contro cui č proposta l'impugnazione come societā per azioni, invece che conformemente alla realtā come societā in nome collettivo, concretizza un mero errore materiale che non determina l'invaliditā dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistere un mero errore materiale, rilevando che non era stata dedotta l'esistenza di diverse societā con denominazione simile; che era giā stata precisata la sentenza impugnata; che il medesimo errore, giā contenuto nell'atto di appello, non aveva impedito alla societā di esplicare le sue difese e si era riflesso nella stessa intestazione della sentenza di secondo grado).