(massima n. 1)
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c. (ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario), il termine di impugnativa stabilito dall'art. 326 dello stesso codice decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del documento assunto decisivo, e non già dalla data di materiale apprensione del documento stesso. È onere della parte indicare specificatamente (art. 398, comma 2, c.p.c.) e, quindi, dimostrare la data di verificazione dell'evento cui si correla la proposizione del gravame, con una prova che deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di documenti esistenti presso la pubblica amministrazione, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.