(massima n. 1)
L'esenzione dalla revocatoria fallimentare stabilita dall'art. 20 della L. 30 luglio 1959 n. 623 per gli istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine risponde a finalità di incentivazione di tale forma di credito, sicché non è ad essa applicabile la limitazione — prevista dall'art. citato per gli altri istituti di credito — alle operazioni effettuate con fondi statali o con l'assistenza dello Stato: l'esenzione della revocatoria fallimentare per gli istituti esercenti il credito a medio termine non è venuta meno con l'abrogazione delle disposizioni della L. n. 623 del 1959 effettuata dall'art. 28, ultimo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, riguardando tale abrogazione solo le disposizioni sul credito agevolato.