(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro ed anche per la revocazione cosiddetta ordinaria (art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.) opera il principio secondo cui, al di fuori di tassative ipotesi previste dalla legge, l'impugnazione con unico atto di pių sentenze emesse tra diverse o tra le stesse parti in separati procedimenti č vietata e va dichiarata inammissibile, considerato che solo all'atto dell'introduzione del giudizio č consentito l'esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione degli oggetti o dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere o da connessione meramente soggettiva, mentre nel prosieguo del giudizio il potere di riunire i procedimenti č riservato al giudice.