(massima n. 1)
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense previste dall'art. 1 della Legge 3 agosto 1949 n. 536 integrano un regolamento adottato da un'autoritā non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformitā all'art. 3, comma secondo, delle Disposizioni della Legge in generale, e che non č trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, emanato nell'esercizio di un potere di controllo, per cui le singole disposizioni dettate da detta delibera (che non hanno il vigore e la forza di una norma giuridica) in tanto possono essere applicate dal giudice, in quanto siano ricomprese nell'ambito del potere regolamentare attribuito al Consiglio Nazionale Forense, che č ristretto alla fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari ed indennitā spettanti agli avvocati per la loro opera professionale. Pertanto, nella parte in cui attribuisce al parere del Consiglio dell'Ordine efficacia vincolante anche nei confronti del giudice chiamato a risolvere una controversia avente ad oggetto la riducibilitā al di sotto dei minimi tabellari del compenso spettante ad un avvocato per le sue prestazione stragiudizionali, la disposizione dell'art. 9 delle Norme generali della Tariffa stragiudizionale deliberata il 28 maggio 1982 in quanto esorbita dai limiti dell'anzidetto potere regolamentare č illegittima e deve essere disapplicata. Correlativamente, ai fini della pronuncia del giudice č sufficiente che il parere sia stato acquisito in giudizio e, ove il Consiglio dell'Ordine ne abbia denegato il rilascio, č sufficiente che la parte che vi abbia interesse dimostri sia di averlo chiesto e sia che č stato rifiutato.