(massima n. 1)
Fra persone lontane, il foro del luogo ove č sorta l'obbligazione ai fini dell'art. 20 c.p.c., č quello in cui č pervenuta al proponente l'accettazione dell'altra parte e non quello in cui quest'ultima ha sottoscritto il contratto, giā in precedenza firmato dal proponente medesimo.