(massima n. 1)
I contratti stipulati dal custode giudiziario, con o senza l'autorizzazione del giudice, non possono mai pregiudicare in nessun modo il diritto del proprietario a ricevere il bene nella condizione giuridica in cui è stato trasmesso dal suo diretto dante causa, per cui la stipulazione di un contratto di colonia parziaria non è opponibile ai creditori, né all'aggiudicatario dell'immobile stesso, e l'affitto da parte del custode di un fondo rustico sottoposto al sequestro giudiziario, senza l'autorizzazione del giudice, non è viziato da nullità assoluta per violazione dell'art. 560 c.p.c. (richiamato dall'art. 676), bensì, essendo la misura cautelare finalizzata alla protezione degli interessi del sequestrante, da efficacia relativa (ed opponibilità del negozio), con la conseguenza che il vizio può esser fatto valere solo da chi ha provocato il provvedimento cautelare, e, successivamente, dall'assegnatario del bene, senza che a questi l'affittuario possa opporre la proroga legale del contratto.