(massima n. 1)
Un accordo telefonico od uno scambio di lettere non può segnare il perfezionamento del contratto (nella specie, ai fini della giurisdizione rispetto allo straniero, secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 4, n. 2, c.p.c.), qualora fra le parti sia intervenuta successiva corrispondenza, con una nuova proposta ed una nuova accettazione, sì da evidenziare il loro intento di assegnare ai precedenti contatti il valore di mere trattative preliminari.