(massima n. 1)
Nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione č quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne deriva che deve considerarsi concluso in Italia il contratto di compravendita di merci tra un'impresa italiana ed una avente sede in Austria, qualora risulti che quest'ultima abbia accettato a mezzo del telefono la proposta formulata dalla prima, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 4, n. 2, c.p.c., in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento dell'indicato contratto.