(massima n. 1)
La sottoscrizione dell'atto di precetto da parte di persona priva di mandato ad litem può essere fatta valere come motivo di opposizione agli atti esecutivi, sia in riferimento specifico allo stesso precetto, sia in riferimento ai singoli atti successivi del procedimento esecutivo che sia stato iniziato e proseguito dalla medesima persona in persistente difetto di rappresentanza. Pertanto, di fronte alla deduzione, in sede di opposizione, della suddetta carenza di mandato, il giudice ha il potere-dovere di verificare se la doglianza sia stata proposta al fine di conseguire la declaratoria di nullità del precetto oppure dei successivi atti dell'esecuzione, dovendosi escludere, in questo secondo caso, che l'azione intrapresa possa risultare preclusa dal decorso del termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione ex art. 617 avverso il solo precetto.