(massima n. 1)
Il contratto nel quale sia parte un ente pubblico territoriale può ritenersi concluso anche quando l'incontro delle volontà risulti da un insieme di dichiarazioni scambiate fra i contraenti e, in particolare, quando la deliberazione del consiglio comunale, contenente la decisione di concludere il contratto, sia stata comunicata all'altro soggetto dall'organo che rappresenta all'esterno la volontà dell'ente, e sia stata accettata dall'altra parte: ond'è che la successiva formazione di un atto pubblico ben può essere ritenuta ordinata a mere finalità riproduttive, in vista anche dei prescritti controlli.