(massima n. 1)
La proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza che ha deciso la sola questione di giurisdizione determina la cessazione dell'interesse della parte ad ottenere una pronunzia sull'impugnazione per revocazione della stessa sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., atteso che agli errori di fatto risultanti dagli atti o documenti della causa hanno il potere di porre riparo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, decidendo sulla giurisdizione, sono anche giudice del fatto, potendo interpretare direttamente ed in piena autonomia gli atti del processo.