(massima n. 1)
Per il perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni comunali č necessaria una manifestazione documentale della volontā negoziale da parte del sindaco, organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente territoriale, negozi giuridici, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate dalla giunta o dal consiglio municipale, attesane la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna di volontā negoziale. Ne consegue che un contratto non potrā dirsi legittimamente perfezionato ove la volontā di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo.