(massima n. 1)
Con riguardo a compravendita di beni mobili, che sia stata integralmente eseguita dal venditore, ma non anche dal compratore, rimasto debitore di una parte del prezzo, il successivo accordo fra i contraenti, il quale contempli la restituzione di alcuni di quei beni, con effetto estintivo di detto residuo debito, configura pagamento di obbligazione pecuniaria con mezzi diversi da quelli normali, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, L. fall., indipendentemente dalla qualificabilitą dell'accordo stesso come datio in solutum, ovvero come patto di risoluzione parziale dell'originario contratto.