(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui sia stato promosso da una delle parti del rapporto di lavoro il procedimento arbitrale previsto in tema di licenziamenti dal contratto collettivo per i dirigenti di imprese commerciali, l'effettiva volontà dell'altra parte di escludere la cognizione degli arbitri non può ritenersi manifestata con la proposizione di una eccezione subordinata alla difesa nel merito o con la dichiarazione di voler sottoporre all'autorità giudiziaria la decisione di una questione diversa da quella trattata dagli arbitri.