(massima n. 1)
L'irregolarità del precetto, con riguardo alla sua notificazione ad opera di ufficiale giudiziario incompetente, non può essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi atteso che non rientra tra i vizi del precetto che nel sistema delineato in via tassativa dal secondo comma dell'art. 617 c.p.c. possono dare luogo ad opposizione agli atti esecutivi e che sono solo quelli che configurano la nullità dell'atto, o per la mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo di mettere in mora il debitore (art. 156, secondo comma, c.p.c.), o per la inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata copia dell'atto, ovvero per incertezza della stessa persona o della data (art. 160 c.p.c.), o per la ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 480 stesso codice.