(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza di assegnazione di un credito pignorato integra un atto del procedimento esecutivo contro il quale è reperibile l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 c.p.c. mentre avverso la sentenza pronunziata all'esito di detta opposizione è proponibile ricorso per cassazione a norma degli artt. 618, ultimo comma, c.p.c. e 111 Cost. Pertanto, è inammissibile l'azione proposta contro lo Stato, per ottenere il risarcimento dei danni che si assumono subiti a causa dell'indicata ordinanza, a norma dell'art. 2 legge n. 117 del 1988 sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, in quanto l'art. 4, secondo comma, legge citata, prevede che detta azione può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari e, comunque, quando non sia più possibile la modifica o la revoca del provvedimento.