(massima n. 1)
Il requisito dell'indicazione delle parti, richiesto dall'art. 366 n. 1 c.p.c. a pena di inammissibilitą del ricorso per cassazione, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall'art. 163 n. 2, stesso codice, per l'atto di citazione e pertanto l'errore inficiante l'indicazione della parte contro cui l'impugnazione č rivolta non incide sulla validitą del ricorso, quando dal contesto di questo e dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi sia agevole identificare con certezza tale parte.