(massima n. 1)
Non è ammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore abbia autorizzato il sequestro giudiziario di un bene, poiché tale provvedimento non è qualificabile come sentenza, ai sensi degli artt. 323 e 360 c.p.c., né, per la sua natura strumentale e provvisoria, tipica dei provvedimenti cautelari — e in particolare per il fatto che la verifica della sua legittimità costituisce oggetto del giudizio di convalida — presenta i requisiti della decisorietà (idoneità a produrre effetti di diritto sostanziale) e della definitività (assenza, secondo la normativa ordinaria, di rimedi idonei a consentire il riesame del provvedimento, sia nell'ulteriore corso del processo, sia in sede di impugnazione), necessari ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Nella specie il provvedimento impugnato era stato emanato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della L. 26 novembre 1990, n. 353, relative ai procedimenti cautelari).