(massima n. 1)
Anche nell'impiego pubblico — così come nel lavoro privato — il bando di concorso per l'assunzione del personale o per la progressione in carriera dei dipendenti già in servizio viene a configurarsi come una proposta di contratto che, ai sensi dell'art. 1326, comma primo, c.c., diviene irrevocabile — consentendo l'incontro delle volontà e, quindi, la conclusione del contratto — nel momento in cui la P.A. proponente viene a conoscenza dell'accettazione della controparte che si realizza con il conseguimento di un risultato positivo in seguito all'espletamento delle prescritte prove. Da tale momento perfezionativo risulta applicabile, nei confronti della parte inadempiente, la disciplina propria della responsabilità contrattuale, con il relativo regime probatorio. (In base al suddetto principio la S.C., confermando l'impugnata sentenza, ha ritenuto che in una ipotesi in cui era stato accertato, con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, l'obbligo del Ministero della Pubblica Istruzione di immettere in ruolo come soprannumerari con diritto al posto i partecipanti ad un concorso per maestro elementare dichiarati idonei ai sensi della legge n. 270 del 1982, incombeva al Ministero di dimostrare che il mancato adempimento di tale obbligo era derivato da causa ad esso non imputabile e non competeva, invece, ai concorrenti pretermessi di dimostrare la colpa o il dolo della P.A.).