(massima n. 1)
Il giudice della esecuzione che, rilevata la sua incompetenza per materia e valore sulla opposizione alla esecuzione, rimette le parti dinnanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., non chiude il giudizio di opposizione, che continua dinnanzi ad altro giudice, e pertanto non č tenuto a liquidare le spese della relativa fase svoltasi dinnanzi a sé.