(massima n. 1)
Nel caso in cui la domanda di revocazione sia proposta nei riguardi di sentenze, il cui appello sia stato definito con pronuncia di mero rito, di inammissibilitą o improcedibilitą, la competenza appartiene, in applicazione dell'art. 396 c.p.c., in via funzionale al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza medesima e non anche a quella del giudice del gravame, con la conseguenza che la sua erronea proposizione davanti a quest'ultimo implica la necessitą di rilievo, anche di ufficio, da parte del medesimo, della propria incompetenza in favore di quella del primo giudice e non gią l'inammissibilitą della revocazione.