(massima n. 1)
Una consolidata situazione di ridotta capacitā lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilitā della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 c.c., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative (ridotte), non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria (piena) idoneitā fisica. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilitā č incensurabile in sede di legittimitā, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.