(massima n. 1)
Nella divisione tra coeredi aventi diritto a porzioni uguali, l'assegnazione di queste non può che avvenire mediante estrazione a sorte, a norma dell'art. 729, primo inciso, c.c., criterio che è inteso a garantire i singoli condividenti contro ogni possibile favoritismo. L'uguaglianza o meno delle quote va valutata con riferimento al momento dell'apertura della successione, mentre la circostanza che taluno dei coeredi si sia, per convenzione, reso cessionario della quota di altro coerede non può avere l'effetto di alterare il criterio direttivo per la determinazione e valutazione delle singole quote in confronto degli altri condividenti rimasti estranei alla convenzione.