(massima n. 1)
In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, con la conseguenza che l'anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, in quanto già valutata come danno biologico.