(massima n. 1)
Con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) possono farsi valere non solo i vizi del procedimento di formazione dell'atto ma anche quelli dipendenti dalla violazione delle norme che ne disciplinano il contenuto sia in relazione alla sfera dei poteri esercitabili dal giudice dell'esecuzione nell'adottare il provvedimento impugnato sia in relazione al modo in cui il potere č stato esercitato; pertanto, in presenza di un'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore, che non abbia importato la sospensione del procedimento esecutivo, contro l'ordinanza con la quale il giudice della esecuzione, in sede di distribuzione della somma ricavata dalla espropriazione (art. 510 c.c.), assegna al creditore procedente una somma inferiore di quella da questo pretesa, riconoscendo che il debito č stato in parte pagato precedentemente, č esperibile il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), perché tale provvedimento costituisce solo un atto esecutivo, non essendo idoneo, per il carattere sommario dell'accertamento sul quale si basa, a produrre gli effetti del giudicato e ad impedire, quindi, la reiterazione dell'azione esecutiva nei limiti del credito rimasto insoddisfatto.