(massima n. 1)
La comunicazione che il proprietario di un immobile locato ad uso non abitativo č tenuto a fare al conduttore, a norma dell'art. 38, L. n. 392/1978, non č qualificabile come proposta contrattuale, né come informativa di intenti destinata ad avviare trattative negoziali, ma si inserisce in un particolare meccanismo predisposto da detta norma, quale atto di interpello dovuto dal proprietario, vincolato nella forma e nel contenuto, per assicurare al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione, per modo che gli atti posti in essere dalle parti possono produrre gli effetti previsti dall'art. 38 citato solo nell'ipotesi di effettiva sussistenza del diritto di prelazione come regolamentato da detta norma. (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla Suprema Corte aveva ritenuto insussistente il diritto di prelazione, trattandosi di vendita unitaria e non frazionata dell'intero immobile in cui era compresa la porzione locata ad uso non abitativo e che la comunicazione effettuata dal locatore per tuziorismo non poteva valere come offerta di prelazione volontaria).