(massima n. 1)
In tema di conclusione del contratto, dalla formulazione dell'art. 1326 codice civile si desume che la valutazione dell'interesse a determinare il momento in cui uscire dall'incertezza circa la conclusione del contratto spetta, in primo luogo, allo stesso proponente, al quale è attribuito il potere di fissare il termine, alla cui scadenza egli non ha più interesse alla conclusione di quel contratto; solo in mancanza di tale indicazione si fa ricorso ai criteri oggettivi che non tengono conto dei comportamenti delle parti. Ne consegue che, anche nel caso in cui la proposta contrattuale contenente l'indicazione del termine entro il quale l'accettazione deve pervenire al proponente sia portata a conoscenza dell'oblato nel momento stesso in cui il termine concesso va a scadere, ai fini del giudizio circa l'eventuale conclusione del contratto rileva soltanto il fatto oggettivo della tempestività o tardività dell'accettazione rispetto al termine fissato dal proponente, e non può il giudice sostituirsi alle parti per affermare l'avvenuto perfezionamento del contratto. Fermo restando che la volontaria fissazione di un termine impossibile (che di per se stesso vale a denotare l'assenza di volontà del proponente a concludere il contratto) o di un termine che non può essere rispettato per fatto imputabile a colpa del proponente medesimo costituisce comportamento contrario alla regola di buona fede e correttezza, valutabile ai fini della responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 codice civile.