(massima n. 1)
L'opposizione del creditore escluso dal passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 98 del R.D.L. 16 marzo 1942 n. 267, apre, in ordine all'esistenza del diritto allegato, un giudizio di cognizione, il quale ha come contraddittori non soltanto i creditori ammessi, ma anche il fallito, processualmente rappresentato dal curatore. Tale opposizione, pertanto, nel rapporto con l'obbligato, a norma dell'art. 2943 primo comma c.c., č atto interruttivo della prescrizione del credito e delle sue componenti accessorie, come gli interessi.