(massima n. 1)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, come vizio riconducibile all'art. 829, n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823, n. 3 stesso codice, č ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata. Quando invece, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio sia comunque ravvisabile, l'esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta.