(massima n. 1)
In tema di concorso del totocalcio, mentre la partecipazione al concorso pronostici effettuata direttamente presso un ufficio del C.O.N.I. comporta l'immediata conclusione del contratto nel momento in cui la scheda viene accettata dall'ufficio, non altrettanto avviene se la partecipazione è effettuata presso un ricevitore autorizzato, il quale non rappresenta il C.O.N.I. né gli altri concorrenti, ma è un incaricato dello stesso giocatore, che non può concludere un contratto con sé stesso. Il contratto, in tale ipotesi, si conclude, a norma dell'art. 1326 c.c. nel momento in cui l'ente (proponente) riceve i due tagliandi (spoglio e matrice) della scheda di partecipazione, venendo così a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Pertanto per qualsiasi evenienza dolosa o colposa imputabile al ricevitore, non si può configurare una responsabilità del C.O.N.I. né contrattuale (essendo mancata la conclusione del contratto), né aquiliana ex art. 2049 c.c., essendo il gestore un mandatario a titolo oneroso dello scommettitore, senza che sussista tra ente gestore e ricevitori autorizzati un rapporto di preposizione ai sensi della norma suindicata. (Nella specie, la matrice non era stata ritrovata tra quelle custodite ex art 7 del regolamento e il giocatore, pur in caso di rilevata difformità, non aveva chiesto l'annullo della scheda convalidata ex art. 6 Reg.).