(massima n. 1)
In caso di domanda di divisione ordinaria proposta nei confronti dei coeredi di uno degli originari comunisti, qualora questi non facciano richiesta della loro quota indivisa, ma chiedano lo scioglimento anche di tale comunione, quali successori a titolo universale del de cuius, le porzioni da attribuire ai condividenti divengono diseguali, quand'anche la misura del diritto del loro dante causa fosse stata uguale a quella dell'altro comunista, talché trova applicazione l'art. 729 c.c. che, in caso di quote diseguali, ne prevede l'attribuzione in luogo dell'estrazione a sorte.