(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1054 c.c. il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennitą, deve presumersi che la servitł di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione o anche con atto successivo che all'interclusione siano oggettivamente preordinati, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilitą alla medesima in caso di cessazione dell'interclusione della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga in concreto ed inequivocabilmente l'intento delle parti di assoggettarle al regime delle servitł volontarie.