(massima n. 1)
In tema di azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, il principio secondo cui l'onere della prova dei difetti che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore incombe sul compratore, non trova deroga con riguardo alla presunzione di colpa che in tema di inadempimento della obbligazione č a carico del debitore, atteso che quest'ultimo č tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuisce, solo quando lo stesso creditore abbia preventivamente dimostrata l'inesatta esecuzione della prestazione stessa.