(massima n. 1)
L'atto con il quale il debitore chiede che sia dichiarata la nullitą dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, nell'udienza di comparizione delle parti fissata ai sensi dell'art. 498 c.p.c., dispone, ai sensi del terzo comma del successivo art. 569, la vendita dei beni immobili pignorati deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 17 c.p.c.