(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione da parte del lavoratore subordinato sia divenuta parzialmente impossibile per fatto del terzo il datore di lavoro ha diritto, in base al principio generale dettato dall'art. 1464 c.c. per i contratti a prestazioni corrispettive, ad ottenere la corrispondente riduzione della controprestazione da lui dovuta. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che in relazione alla pattuizione di un compenso ragguagliato ad una percentuale del fatturato delle forniture navali eseguite dal dipendente per navi passeggeri e mercantili battenti bandiera sovietica ha ricondotto al legittimo esercizio di tale diritto l'erogazione dell'emolumento in misura ridotta a seguito del divieto di accesso del lavoratore alle navi passeggeri emanato dalla compagnia armatrice).