(massima n. 1)
A differenza della mediazione tipica, nella quale a norma dell'art. 1756 c.c., per l'affare non concluso, al mediatore spetta soltanto il diritto al rimborso delle spese, essendo il committente dominus della conclusione (o meno) del contratto ed anche della revoca dello stesso incarico senz'altro onere, nel contratto per cui sia pattuito un termine di efficacia con facoltą per l'incaricato, fino alla scadenza dello stesso, di promuovere affari con diritto alla provvigione anche se il committente rifiuti la conclusione del contratto, la revoca dell'incarico, ponendosi in contrasto con detta attribuzione, rientrante nel potere di autonomia contrattuale delle parti in rispondenza all'esigenza di favorire al massimo grado la promozione degli affari, comporta il diritto dell'incaricato ad un corrispettivo, anche in applicazione del principio generale di cui all'art. 1373, terzo comma, c.c.