(massima n. 3)
Nel contratto in cui sia ravvisabile una presupposizione, e cioè un'obiettiva situazione di fatto che i contraenti, pur non facendone menzione, abbiano sottinteso e tenuto presente come premessa implicita nel consenso, indipendente dalla loro volontà, ove la situazione presupposta già difetti al momento della conclusione negozio, si verifica un'ipotesi di nullità del contratto, risolvendosi detto difetto in una mancanza di causa; ove invece la situazione presupposta venga successivamente meno, nella fase esecutiva del contratto concluso, si verifica una risolvibilità del medesimo per fatto non imputabile alle parti, comportante l'esigenza di un ripristino della loro posizione economica anteriore, con la reintegrazione in forma specifica, ovvero con la riparazione mediante equivalente in denaro, se la prima non sia possibile.