(massima n. 1)
In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione «stesso giudice», di cui all'art. 398 prima parte, c.p.c., designa lo stesso ufficio giudiziario, per modo che, se questo è diviso in più sezioni, il giudizio di revocazione può essere ritualmente celebrato davanti ad una sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata.