(massima n. 1)
In tema di esecuzione del contratto (o del rapporto obbligatorio) la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietą, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto non conforme a buona fede la mancata cooperazione del promittente venditore in favore del promesso acquirente al fine di far conseguire a quest'ultimo un mutuo per il pagamento del prezzo).