(massima n. 1)
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., la reiezione di quest'ultima domanda per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima (come si verifica nel caso in cui la pretesa risolutoria sia respinta per difetto dell'imputabilitą dell'inadempimento stesso), potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inidonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione a termini dell'art. 1455 c.c.