(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 366, comma primo n. 5 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e, se pure non ne è necessaria la trascrizione, occorre però, quanto meno, l'indicazione di elementi idonei affinché la controparte possa individuarla e possa verificarne l'anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso, salvo il successivo controllo in cancelleria dove l'atto deve essere depositato.