(massima n. 1)
Ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395 n. 1 c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtā e di probitā, richiedendosi, invece, un'attivitā intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della veritā: requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento, ed il successivo comportamento processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attivitā difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della veritā. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto ininfluente, ai fini della revocazione della sentenza di condanna della Cassa Marittima al versamento di prestazioni assicurative per infortunio, la circostanza che il lavoratore, il quale le aveva giudizialmente rivendicate, non aveva in alcun modo fatto presente che analoghe prestazioni, per il medesimo infortunio, gli erano giā state erogate dall'Inail).