(massima n. 1)
Ai fini dell'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., è decisivo il documento, trovato dopo la sentenza, che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione, attenendo a circostanze di fatto risolutive o comunque atte a determinare una modificazione della sentenza impugnata in senso favorevole alla parte che ne domanda revocazione. È necessario poi che si tratti di documento che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre nel giudizio di merito e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore, non ricorrente – quest'ultima – allorché emerga che la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza del documento attraverso un'elementare indagine.