(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui venga promesso in vendita un bene unitariamente considerato di proprietà del promittente venditore, che risulti successivamente appartenente a più comproprietari in comunione pro indiviso, non può essere pronunciata sentenza che disponga il trasferimento all'acquirente dell'intero immobile, atteso che l'intervento del giudice ex art. 2932 cod. civ. deve rimanere nei limiti delle intese negoziali delle parti avente ad oggetto una vendita interamente traslativa, senza potere diversamente attribuire a quell'accordo una efficacia parzialmente obbligatoria ravvisando nella parte indivisa non di spettanza del promittente venditore una promessa di vendita di cosa altrui.