(massima n. 1)
Poiché nelle esecuzioni per consegna e rilascio, disciplinate dagli artt. 605-611 c.p.c., il procedimento esecutivo deve considerarsi iniziato con un atto dell'ufficio esecutivo avente natura giurisdizionale e non con un atto di parte qual è la comunicazione del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c., le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ed il correlativo potere di sospensione dell'esecuzione sono ammissibili non dopo la notificazione del preavviso di rilascio bensì solo dopo l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo del rilascio oppure prima di tale atto sempre che vi è stato un atto dell'ufficio esecutivo, indipendentemente dalla circostanza che esso possa tradursi in una situazione processuale qualificata da un certo grado di stabilità.