(massima n. 1)
Il termine di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c. (cosiddetto actio iudicati) si riferisce alle sole sentenze di condanna e quindi non č applicabile alle sentenze di risoluzione dei contratti, che sono, invece, dichiarative o costitutive, a seconda che ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. ovvero quelle di cui agli artt. 1453 e 1467, con la conseguenza che ai diritti oggetto del contratto dichiarato risolto si applica il regime prescrizionale proprio di essi e, trattandosi del diritto di proprietā, il regime dell'imprescrittibilitā, tranne che si sia verificata l'usucapione in favore di terzi. (Nella specie trattavasi di risoluzione di un contratto oneroso di rendita vitalizia mediante alienazione di un immobile).