(massima n. 1)
L'intervento del creditore nell'esecuzione mobiliare da altri promossa ex artt. 525 e 551 c.p.c. č condizionato alla certezza, liquiditą ed esigibilitą del credito azionato, con la conseguenza che l'opposizione del debitore, volta a contestare l'ammissibilitą dell'intervento del creditore per mancanza dei predetti requisiti del credito deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, appartenente, come tale, alla competenza per materia del pretore, ex artt. 27 e 617 c.p.c.