(massima n. 1)
Il lodo arbitrale, che, in relazione ad assegnazione di terreno di riforma fondiaria, e prendendo atto dell'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto, riconosca e liquidi l'indennitā per migliorie dovuta all'assegnatario, non č affetto da nullitā, sotto il profilo dello sconfinamento in materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 5, primo comma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, atteso che la relativa statuizione, investendo solo le questioni patrimoniali contemplate dal secondo comma della citata disposizione, senza incidere sul rapporto pubblicistico di concessione, si mantiene nell'ambito delle attribuzioni del giudice ordinario, rispetto alle quali č consentito l'intervento in via sostitutiva degli arbitri.