(massima n. 1)
Gli atti conciliativi che l'ispettore del lavoro poteva compiere a norma della L. n. 628 del 1961 non sono presidiati dalla stessa autoritą ed efficacia preclusiva delle conciliazioni previste dall'art. 411 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 533 del 1973, con la conseguenza che possono costituire oggetto soltanto di eccezioni in senso proprio, le quali, nel regime processuale introdotto con tale ultima legge, soggiacciono alle decadenze di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c.